Sappiamo benissimo che è in atto un momento di difficoltà economica; ridurre le spese è possibile ma solo per il superfluo. Difficile farlo quando è coinvolta la salute, specie quella dei propri figli.
I genitori hanno sempre diverse spese da sostenere, ma nel caso di genitori di figli disabili le spese aumentano. I servizi offerti sul mercato, le attività per garantire una migliore qualità della vita ai disabili sono molti e dai costi differenti: ma sono senz’altro onerosi.
Del resto è innegabile l’importanza di una serie di attività per le persone disabili: sia che tali attività abbiano l’obiettivo di generare migliori risposte a livello fisico, neurologico e funzionale, sia che abbiano semplicemente lo scopo di mantenere stabili le funzionalità della persona per evitare peggioramenti. Si tratta in entrambi i casi di servizi irrinunciabili e veramente importanti per il benessere della persona.
Naturalmente tutte queste attività e servizi risultano, per quanto utili e fondamentali per la salute e la qualità della vita di un familiare disabile, piuttosto onerose a livello economico: anche perché le attività cui vengono sottoposti i propri cari sono sempre tante. È dunque fondamentale ricorrere a quelle riduzioni e convenzioni presenti e a tutto ciò che possa garantire anche un piccolo risparmio.
Sono anche previste delle forme di agevolazione fiscale in favore dei disabili; ad esempio per l’acquisto di un’autovettura e di dispositivi medici o per le prestazioni rese da operatori sanitari. L’articolo 10 del TUIR prevede la deduzione fiscale sia delle spese mediche che di quelle di assistenza nei casi di invalidità permanente o di grave menomazione a carico dei soggetti portatori di handicap (art.3 della legge 5 febbraio 2012, n. 104).
Quello che ci interessa qui, naturalmente, è quanto attiene la detrazione fiscale riferita ai costi dell’ippoterapia che, nella legge, viene abbinata alla musicoterapia. Sebbene in un precedente articolo abbiamo trattato dei possibili costi dell’ippoterapia, non abbiamo toccato l’argomento riconducibile a possibili detrazioni fiscali ad essa associate.
Per quanto riguarda entrambe le attività sopra citate manca una disciplina sanitaria specifica che ne qualifichi l’attività definendo i soggetti competenti a esercitarla e attestandone la reale utilità, che peraltro il Ministero della Salute ha espresso non essere quantificabile in maniera oggettiva a priori, pur riconoscendone la generica utilità. Di conseguenza è stata stabilita una documentazione necessaria che, se presentata, consente di godere della detrazione fiscale per l’ippoterapia.
È necessario quindi, per avere una detrazione fiscale per l’ippoterapia: avere una prescrizione medica che attesti la necessità della terapia per la cura della patologia del disabile; possedere una certificazione che attesti che le prestazioni di ippoterapia siano svolte da personale medico/sanitario/tecnico specializzato (fisioterapista, psicoterapeuta, psicologo, terapista della riabilitazione etc..). Queste figure devono essere presenti o in termini di esecutori diretti della terapia o nei termini di direttori e responsabili tecnici dell’attività. Tali indicazioni sono contenute nella Circolare n.19/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate.
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