Come spesso accade, l’interpretazione delle norme legislative promulgate dal nostro parlamento prevede un alone più o meno denso di chiaroscuri che lasciano il cittadino in balia di un certo livello di incertezza: in materia di presentazione del certificato medico sportivo, la maggior parte degli interessati alle novità rientrano in quelle categorie –non agoniste ed amatoriali– i cui confini formali e sostanziali appaiono estremamente labili, quindi degni di una particolare definizione.
Per ogni cavaliere agonista, che partecipa a gare e manifestazioni promosse dalla Federazione (per iniziative di alto livello performativo) e dagli Enti di Promozione Sportiva (per eventi dal ridotto tenore tecnico) vi sono almeno dieci, se non quindici, praticanti che montano a cavallo a titolo puramente ricreativo, spesso non regolare e senza aspirazioni competitive.
Il recente Decreto “Balduzzi” e successive modifiche sugli obblighi nel presentare o meno il certificato medico sportivo ha aperto un certo scompiglio, non tanto per ciò che doveva essere modificato (ma poi è stato sostanzialmente mantenuto identico al passato), ma soprattutto per alcuni aspetti poco chiari che rischiano tutt’ora di limitarne l’efficacia.
Secondo quanto tutt’ora in vigore un cavaliere praticante certe attività non agonistiche, come la semplice passeggiata a cavallo svolta all’interno di un sodalizio CONI (quindi associazione aderente alla Federazione, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata) sarebbe considerato diversamente da un identico cavaliere non appartenente –quindi tesserato- ad alcuna associazione in area CONI che effettua la stessa passeggiata, nelle stesse condizioni e con gli stessi livelli di rischiosità e pericolo…
Al di la del fattore dichiarato nella norma relativo all’occasionalità nel praticare sport (per la quale è molto difficile definirne i confini e soprattutto monitorarne il tenore partecipativo) il primo cavaliere sarebbe obbligato a sottoporsi a visita medica ed a presentare il regolare certificato medico sportivo, il secondo no.
Altro elemento di criticità: la disciplina dell’associazionismo sportivo prevede anche la possibilità di NON aderire al CONI: l’associazione sportiva non prenderà il titolo formale e sostanziale di “dilettantistica” potendo comunque operare a pieno titolo in regimi fiscal-tributari non agevolati.
Esistono infatti sodalizi non aderenti al Comitato Olimpico Nazionale per tramite di Federazioni o Enti che promuovono attività sportiva senza le agevolazioni ed i riconoscimenti delle più conosciute ASD; per i loro praticanti che svolgono attività sportive non competitive ma del tutto identiche a quanto effettuato dai loro colleghi “CONI” che si fa?
Come comportarsi con praticanti disabili che svolgono ippoterapia o equitazione integrata?
Si evince una cedevolezza della norma alla quale si spera che chi di dovere vi ponga rimedio.
Per le attività equestri riconducibili a soggetti deboli, a parte specifici protocolli e documenti in uso nei centri di ippoterapia per monitorare la presa in carico dell’utente, le modalità di intervento, gli obiettivi ed i miglioramenti verificati nel tempo, il certificato medico sportivo (in genere viene utilizzato questo documento poiché il sodalizio che propone rieducazione equestre gravita in area CONI, quindi sportiva) attestante l’idoneità a tali pratiche è sempre stato alla base delle fondamentali azioni da adottare anche in materia di patologie indicate e controindicate alla partecipazione attiva del soggetto disabile in sella.
Per questa specifica utenza ci sentiamo ancora una volta di sottolineare quanto sia importante tutelare e proteggere le persone deboli (sul fronte etico, civile e delle responsabilità penali) , spesso affette da patologie croniche o deficit che ne limitano le abilità cognitive e/o motorie. Per costoro si ritiene fondamentale ancor più che per gli altri garantire alti livelli di prevenzione e tutela: sebbene come sotto evidenziato, vi possono essere situazioni per le quali non vi sono obblighi di legge relative alla presentazione di idonea certificazione medica, è il caso di vagliare molto attentamente l’accettazione di una persona debole per fargli fare un occasionale giretto a cavallo (il famoso battesimo della sella) perché la cosa potrebbe essere più dannosa che beneficiale anche dal solo punto di vista emotivo…
E’ inoltre da aggiungere che potrebbero essere in vigore leggi o pronunciamenti che per “alcune” categorie di praticanti potrebbero contraddire quanto sotto esposto in termini generali.
Certificato medico sportivo: si o no?
Andiamo al sodo seguendo le distinzioni annunciate nel Decreto e, conseguentemente, valutare insieme al proprio medico di famiglia ed in concertazione con le istanze del maneggio sul fronte burocratico-amministrativo quando è il obbligatorio presentare il certificato.
Chi svolge attività agonistica dovrà continuare a seguire le vecchie regole in quanto nulla è cambiato sul fronte della legislazione che impone loro di venir sottoposti alla periodica (annuale) visita medico-agonistica con successiva presentazione alla società sportiva del certificato medico sportivo corrispondente.
Chi pratica attività sportiva non agonistica (intesa come quella effettuata in “contesti organizzati” affiliati a Federazioni Sportive Nazionali/Enti Promozione Sportiva – da soggetti che, generalmente, assumono la qualità di “tesserati-soci” del sodalizio) è espressamente obbligato a presentare l’annuale certificato medico sportivo.
Al contrario -e questa è la vera novità del decreto- chi pratica attività ludico-motoria di tipo amatoriale non è soggetto ad alcuna certificazione medica.
L’attività ludico-motoria è da considerarsi quella svolta da soggetti NON tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali/Enti Promozione Sportiva, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge per proprio conto, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
Una superficiale ed al contempo rigida lettura di quanto sopra dichiarato dalla norma rischierebbe di vedere buona parte delle attività rieducative inerenti il cavallo (ippoterapia e riabilitazione equestre) come pratiche ludico-motorie di tipo amatoriale, quindi non soggette all’obbligo di presentazione del certificato medico sportivo perché promosse da sodalizi (o liberi professionisti) riconducibili agli Enti Nazionali riconosciuti come importanti riferimenti per l’ippoterapia ma non rientranti in area CONI.
L’eventuale non obbligatorietà della Legge non impone l’automatica accettazione pro bono pacis dei centri che propongono una attività sportiva (o para-sportiva); l’ippoterapia promossa da sodalizi non CONI prevede infatti una dichiarazione periodica del medico (di famiglia o del centro) che attesta l’idoneità alla pratica riabilitativa con lo stesso valore legale (e preventivo) del certificato medico sportivo. E’ inoltre da annotare che, al netto del tema riferito al certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, il cavallo è portatore sano della tossina del tetano: la copertura vaccinale antitetanica è ulteriore elemento da considerare per praticare l’equitazione.
E’ da sottolineare un’ulteriore aspetto di estrema importanza, quello che vede negli indiscutibili pronunciamenti della Giurisprudenza l’evidenza di quanto la richiesta del certificato medico sportivo è da ritenersi una “buona pratica”, al fine di determinare il livello di responsabilità in caso di un evento che possa causare richiesta di danni verificatisi durante l’attività motoria anche in circostanze per le quali non ne era previsto l’obbligo.
Non da ultimo è il caso di considerare la variabile delle coperture assicurative: l’eventuale mancata presentazione dell’apposito certificato medico sportivo potrebbe essere occasione da parte della compagnia assicuratrice di non risarcire il danno…
Si ritiene che un comportamento con la dirigenza del buon padre di famiglia che vada al di la dei pronunciamenti normativi, ma che concentri l’attenzione verso una tutela “spinta” del praticante debole -sebbene confermi gli oneri ai quali si era già abituati a sottostare- alla fine possa ripagare in sicurezza e prevenzione per tutti!
In materia di sicurezza e prevenzione l’ulteriore aspetto da considerare (già inserito nel Decreto originario e che non ha avuto modificazioni) riguarda l’obbligatorietà di fornire tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche del Defibrillatore semiautomatico entro 30 mesi dall’entrata in vigore del decreto stessp con conseguente formazione del personale di Società per il suo corretto utilizzo e manutenzione: nuove incombenze economiche che vanno a gravare sulle precarie casse delle associazioni sportive ma che possono realmente far la differenza tra sopravvivenza o decesso dell’eventuale malcapitato colpito da patologia cardiaca.
Non escludiamo nel nostro piccolo impegno divulgativo e formativo di organizzare nei prossimi mesi un corso per il corretto utilizzo del defibrillatore per contribuire alla messa a norma dei centri con la specifica formazione degli operatori affiliati e semplici amici di EQUITABILE® che necessiteranno di acquisire competenze certificate in tal senso…
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