In un recente articolo abbiamo parlato di sicurezza sui luoghi di lavoro e di quanti e quali adempimenti siano obbligatori ai fini del Testo Unico 81/08, evoluzione moderna della più conosciuta (e ormai superata) legge 626.
E’ però il caso di chiarire una volta per tutte se il contesto equestre, quello dell’equitazione integrata® ed ippoterapia in generale, siano soggetti o meno agli obblighi imposti dalla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Il cavallo, si sa, è per sua natura imprevedibile e potenzialmente pericoloso, anche il contesto equestre può essere insidioso per strumenti, impianti ed attività che vi gravitano intorno.
Che l’equitazione non agonistica sia definita dalla giurisprudenza in linea di principio “attività non pericolosa” non significa che il contesto e le attività collaterali allo sport equestre non presentino potenziali pericolosità che debbono essere considerate: l’utilizzo di trattori, la movimentazione di balle di fieno e mangimi, l’utilizzo di strumenti come la tosatrice, la forca da box, la conduzione dei cavalli a mano…
Tutta la quotidianità del lavoro di scuderia può manifestare delle criticità potenziali sul fronte della sicurezza dei lavoratori!
Molti addetti ai lavori e gestori di maneggio ritengono che, se ci si riferisce al mondo dell’associazionismo sportivo, trattandosi di attività a prestazioni professionali nell’ambito dilettantistico (quindi detassato ai sensi dell’Art. 4 – 4° comma del DPR 633/72 e successive modifiche) e sotto egida federale o degli Enti di Promozione Sportiva del CONI, nulla sia dovuto sul fronte degli oneri riferiti al Testo Unico sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
In aggiunta, chi opera nel settore del volontariato -magari coinvolto nel settore dell’ippoterapia per disabili- qualora facente parte di un sodalizio del No Profit o strutturato formalmente come Associazione di Volontariato, potrebbe pensare che le norme definite nel Decreto Legislativo 81/08 non siano applicabili a questa particolare area del Terzo Settore in quanto gestito totalmente da soli volontari che non percepiscono compensi per i loro servizi.
Purtroppo (per le magre casse delle nostre associazioni e per gli oneri per i quali non sono previste agevolazioni di sorta), o per fortuna (le garanzie offerte ai lavoratori e la gestione della sicurezza è generalizzata in tutti i comparti della produttività e dei servizi) la normativa è espressamente riferita anche a queste nostre categorie ed aree del terziario dove i servizi sono riferiti alla ricreazione sportiva o alla più nobile filantropia.
Le associazioni sportive e di volontariato devono sottostare al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro?
Il No Profit in generale, ivi incluso il mondo dell’associazionismo (sportivo e di volontariato) rientra quindi nell’ambito di applicazione del decreto in esame con buona pace di coloro che sostengono il contrario.
Nel circuito dello sport associazionistico e del volontariato gli obblighi ai quali è sottoposto il datore di lavoro –e nelle Associazioni detto ruolo è assunto dal Legale rappresentante…ulteriori responsabilità per i nostri Presidenti di Società!- sono quindi identici agli altri comparti lavorativi.
Il datore di lavoro/legale rappresentante di associazione, tra i tanti obblighi è chiamato dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro a:
- individuazione di responsabili (Medico Competente, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, responsabili dell’antiincendio, gestione delle emergenze e primo soccorso) e loro formazione specifica;
- mettere a disposizione appositi dispositivi di protezione individuale per i lavoratori;
- informare, formare ed addestrare di tutti i lavoratori sulle procedure per ridurre i rischi;
mettere in sicurezza dei “luoghi di lavoro” (attrezzature, impianti, arredi, dotazioni, ecc.) - eleggere di almeno un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il Testo Unico sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro è da applicarsi quindi indipendentemente dal fatto che i “lavoratori” percepiscano o meno un compenso di tipo economico.
L’art. 2 comma a del Decreto Legislativo 81/08 recita infatti: per “lavoratore” si intende una “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari…”
Vi è quindi uniformità di trattamento (e garanzie per i lavoratori) indipendentemente dalla tipologia di contratto o incarico: i lavoratori possono così essere assunti come dipendenti, (istruttori/allenatori,…), collaboratori subordinati, atleti dilettanti (subordinati di fatto), tirocinanti all’interno di programmi di alternanza scuola-lavoro o volontari indifferentemente.
All’interno delle associazioni sportive e di volontariato in genere esistono soggetti che prestano la loro opera a titolo di volontariato, attività disciplinata dalla legge quadro sul volontario (266/91) che recita “..per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Pertanto il Volontario di una Associazione Sportiva è un soggetto obbligato (ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.) e quindi non soggetto a tutela. L’unica “tutela” è data dall’art. 3 comma 12 bis.
L’articolo prevede che “ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
Tra le differenti azioni previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è prevista una apposita formazione di tutti i lavoratori sugli aspetti di base e generici della normativa, ivi inclusi diritti e doveri, ed una formazione specifica riferita alle specifiche mansioni che prevedano procedure ed attività finalizzate a prevenire possibili rischi e proteggere il lavoratore da patologie psicofisiche connesse al loro incarico potenzialmente invalidanti.
Esistono enti ed appositi professionisti deputati alla formazione generalista dei lavoratori e specifica delle figure obbligatorie riferite alla sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i responsabili delle emergenze, dell’antiincendio e del primo soccorso), il tutto coerentemente con i gradi di rischio del luogo di lavoro e/o mansione (definiti nel Documento di Valutazione dei Rischi) che determinerà specifici monte ore di formazione teorico pratica.
Il tutto pensato per sensibilizzare i lavoratori all’autoprotezione ed al controllo incrociato delle procedure e per ridurre al minimo, se non azzerare, i rischi derivanti dal lavoro, per il benessere dei diretti interessati e proiettarsi ad una più consapevole cultura della sicurezza e prevenzione dai rischi. Anche in campo equestre!
[…] (o per fortuna da un certo punto di vista) le cose non stanno esattamente in questi termini. Nel prossimo articolo parleremo esplicitamente della questione e chiariremo se il mondo dello sport equestre e del […]