Gli enti non profit che possono aderire al regime fiscale agevolato – Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 sono:

  • le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI;
  • le società sportive dilettantistiche in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002);
  • tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (a seguito dell’introduzione dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992);
  • le associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).

I requisiti per aderire al regime fiscale agevolato partono da precisi presupposti oggettivi e soggettivi.

Requisiti soggettivi per aderire al regime fiscale agevolato:

  • assenza di finalità di lucro nello svolgimento dell’attività istituzionale;
  • svolgimento di un’attività sportiva riconosciuta dal CONI compresa l’eventuale attività didattica;
  • iscrizione al registro CONI (se trattasi di associazione o società sportiva) ed affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;
  • statuto e atto costitutivo adeguati ai principi disposti dalla legge di conversione n. 128 del 21 maggio 2004 del decreto – legge 22 marzo 2004, n. 72 contenente alcune modifiche normative della disciplina relativa alle società ed associazioni sportive prevista dall’art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

Requisiti oggettivi per aderire al regime fiscale agevolato:

  • proventi del periodo d’imposta precedente (se coincidente con l’anno solare sarà dal 01 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente) derivanti dall’attività commerciale, non superiori a € 250.000;
  • le associazioni di nuova costituzione devono rapportare il limite massimo dei proventi al periodo compreso fra la data di costituzione ed il termine dell’esercizio, proporzionato ai giorni.

Cause di decadenza dal regime ex L. 398/91:

  • se nel corso dell’anno viene superato il tetto di € 250.000 (esclusivamente per i proventi di natura commerciale), si decade dal regime ex L. 398/91 e si applicano, con effetto dal mese successivo al superamento, le disposizioni applicate in tema di contabilità ordinaria; decadono così tutte le agevolazioni previste dal regime precedentemente utilizzato.

Altre cause di decadenza dal regime ex L.398/91 sono:

  • l’effettuazione di operazioni con importi superiori a € 516,46 attraverso strumenti non tracciabili (con pagamento contanti ad esempio);
  • l’assenza dei requisiti statutari previsti dall’art. 90 Legge n. 289/2002 (e successiva legge di conversione – prossimo articolo??? – se ho tempo);
  • la mancata tenuta del registro ex D.M. 11 febbraio 1997 (registro IVA Minori per associazioni con contabilità L. 398/91 – vedi articolo “Regime fiscale agevolato (Legge 398/1991): cos’è e quali sono le agevolazioni” ) e conseguente impossibilità di ricostruzione dei movimenti effettuati attraverso la relativa documentazione.
  • Non costituisce causa di decadenza dal regime ex L. 398/91 la mancata stesura del rendiconto di raccolta fondi (come precisato nella circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 24/4/13) bensì sia soggetta a possibile sanzione amministrativa (da € 1.032 ad € 7.746) prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità (ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).